I Candidati sottoscriveranno, tutti, il Codice Etico degli Eletti Locali recentemente approvato dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa, finalizzato a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, la legalità e il più elevato profilo etico dell'Amministrazione,
(Una grande parte doveva svolgerla i partiti politici, definiti, nella Carta Costituzionale italiana, come elementi indispensabili per la partecipazione democratica. I partiti dovevano selezionare la classe politica e gli amministratori, e lo dovevano fare scegliendo secondo criteri di onestà , competenza, spirito di servizio. Siamo consapevoli che una classe politica mediocre e insufficiente rende tali anche i servizi per i cittadini; così come sappiamo che molta più attenzione andrebbe messa alle incompatibilità, al conflitto di interessi, al cumulo delle cariche, alla promozione di azioni positive per le pari opportunità tra uomini e donne. Persone oneste e competenti avvicinerà sempre più i cittadini alla politica e alle istituzioni)
Ci rivolgiamo infine ai cittadini perchè siano soggetti attivi e presenti sulla scena politica e sociale, esercitando la loro funzione di controllo sull’etica di chi amministra, pretendendo il rispetto del Codice di comportamento pena la cancellazione del consenso nel voto.
Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali
Preambolo
Il
Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa,
Sottolineando che gli eletti locali e regionali esercitano le
loro funzioni nel quadro della legge e conformemente al mandato che è
stato loro affidato dagli elettori, e che sono responsabili nei
confronti della popolazione locale o regionale nel suo complesso, ivi
compreso nei confronti degli elettori che non hanno votato per essi;
Considerando che il rispetto dei termini del mandato degli
elettori va di pari passo con il rispetto delle norme etiche;
Profondamente allarmato dal moltiplicarsi degli scandali
giudiziari in cui sono implicati responsabili politici a motivo di
atti commessi nell'esercizio delle loro mansioni e constatando che il
livello locale e regionale non sfugge a questo fenomeno;
Convinto
che la promozione dei Codici di condotta destinati agli eletti locali
e regionali permetterà di accrescere la fiducia fra la classe
politica locale e regionale e i cittadini;
Persuaso che questo
legame di fiducia sia indispensabile affinché un eletto possa
portare a buon fine la propria missione;
Constatando che i
dispositivi legislativi sono sempre più completati da Codici
di comportamento in vari settori quali le relazioni commerciali, le
relazioni bancarie, l'amministrazione;
Stimando che spetti agli
eletti locali e regionali assumere un comportamento analogo nelle
loro sfere di competenza;
Persuaso che la definizione degli
obblighi etici che gravano sugli eletti locali e regionali in un
Codice di condotta permetterà di chiarire il loro ruolo e la
loro missione e di riaffermare l'importanza di quest'ultima;
Convinto che tale Codice deve prevedere in maniera più
estesa possibile l'insieme dell'azione dell'eletto;
Sottolineando
che la definizione di regole di comportamento implica il rispetto
degli imperativi etici;
Ricordando parimenti che il ripristino di
un clima di fiducia rende necessario il coinvolgimento della società
civile intesa complessivamente e sottolineando al riguardo il ruolo
dei cittadini stessi e dei mass media;
Ribadendo infine che
l'imposizione dei doveri non è concepibile senza la
concessione di garanzie che permettano agli eletti locali e regionali
di svolgere il loro mandato e ricordando al riguardo le disposizioni
pertinenti contenute in tal senso nella Carta europea dell'Autonomia
locale e nella bozza di Carta europea dell'Autonomia regionale;
Prendendo in considerazione i testi in vigore all'interno degli
Stati membri e i lavori internazionali pertinenti, propone il
seguente Codice di condotta circa l'integrità degli eletti
locali e regionali:
TITOLO
I - CAMPO D'APPLICAZIONE
Articolo 1- Definizione dell'eletto
Ai
fini del presente Codice, il termine "eletto" designa
qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato locale o
regionale conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte
del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da
parte del consiglio locale o regionale).
Articolo 2 -
Definizione delle funzioni
Ai fini del presente Codice, il
termine "funzioni" designa il mandato conferito tramite
elezione primaria o secondaria e l'insieme delle funzioni esercitate
dall'eletto in virtù di detto mandato primario o secondario.
Articolo 3 - Oggetto del Codice
L'oggetto di questo
codice consiste nello specificare norme di comportamento che gli
eletti sono supposti osservare nello svolgimento delle loro funzioni
e nell'informare i cittadini circa le norme di comportamento che
possono a buon diritto aspettarsi dagli eletti.
TITOLO II - PRINCIPI GENERALI
Articolo
4 - Primato della legge e dell'interesse generale
Gli eletti
seggono in virtù della legge e debbono in qualunque momento
agire conformemente ad essa.
Nell'esercizio delle sue
funzioni, l'eletto persegue l'interesse generale e non esclusivamente
il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l'interesse
particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere
un interesse personale diretto o indiretto.
Articolo 5 -
Obiettivi dell'esercizio del mandato
L'eletto garantisce un
esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni.
Articolo 6 - Esercizio del mandato
Nell'esercizio
delle sue funzioni, l'eletto rispetta le competenze e le prerogative
di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.
Si
astiene dall'incitare o dal concorrere e si oppone alla violazione
dei principi enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi
altro incaricato politico o dipendente pubblico nell'esercizio delle
sue funzioni.
TITOLO
III OBBLIGHI SPECIFICI
Capitolo 1-Accesso alla funzione
Articolo
7 - Regole in materia di campagna elettorale
La campagna
elettorale del candidato è volta a diffondere e a spiegare il
programma politico del candidato stesso.
Egli si astiene
dall'ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la
persuasione o il convincimento.
In particolare, si astiene dal
cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri
candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la manipolazione
delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché
con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi.
Capitolo 2 - Esercizio della funzione
Articolo
8 -Clientelismo
L'eletto si astiene dall'esercitare le
proprie funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla sua
carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di
individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o
indiretto.
Articolo 9 - Esercizio di competenze a proprio
vantaggio
L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie
funzioni o di utilizzare le prerogative connesse con la sua carica in
vista del proprio interesse particolare personale diretto o
indiretto.
Articolo 10 - Conflitto d'interesse
Quando
vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche
che sono oggetto di un esame da parte del consiglio o di un organo
esecutivo (locale o regionale), l'eletto s'impegna a dichiarare
questi interessi prima della deliberazione e della votazione.
L'eletto si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o
votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o
indiretto.
Articolo 11 - Cumulo
L'eletto si sottopone
a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei
mandati politici.
L'eletto si astiene dall'esercitare altri
incarichi politici che gli impediscano di esercitare il proprio
mandato di eletto locale o regionale.
L'eletto si astiene
dall'esercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che
suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o che, secondo
le sue funzioni di eletto, avrebbe il compito di controllare.
Articolo 12 - Esercizio delle competenze discrezionali
Nell'esercizio delle sue competenze discrezionali, l'eletto
si astiene dal concedersi un vantaggio personale diretto o indiretto,
o dal concedere un vantaggio a una persona o a un gruppo di persone,
allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o
indiretto.Integra alla sua decisione una motivazione circostanziata
che riprenda l'insieme degli elementi che hanno determinato la sua
decisione, e in particolare le disposizioni della regolamentazione
applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità
della sua decisione a questa regolamentazione.
In assenza di
regolamentazione, la sua motivazione comprende gli elementi che
dimostrano il carattere proporzionato, equo e conforme all'interesse
generale della sua decisione.
Articolo 13 - Divieto di
corruzione
Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si
astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o
passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o
internazionale vigente.
Articolo 14 - Rispetto della
disciplina di bilancio e finanziaria
L'eletto s'impegna a
rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della
buona gestione del pubblico denaro, così com'è definita
dalla legislazione nazionale pertinente in vigore.
Nell'esercizio
delle sue funzioni, l'eletto si astiene da ogni atto destinato a
deviare dal loro scopo i fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si
astiene da qualsiasi azione il cui obiettivo consista nell'utilizzare
a scopi personali diretti o indiretti fondi e/o sovvenzioni
pubbliche.
Capitolo 3- Cessazione di funzioni
Articolo
15- Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni
incarichi
Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'eletto si
astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio
personale professionale futuro, dopo cessazione delle sue funzioni;
- in seno a entità pubbliche o private che si trovavano
sotto il suo controllo durante l'esercizio delle sue funzioni;
-
in seno a entità pubbliche o private con le quali ha
allacciato rapporti contrattuali durante l'esercizio delle sue
funzioni;
- in seno a entità pubbliche o private che sono
state create durante l'esercizio delle sue funzioni e in virtù
di esse.
TITOLO
IV - MEZZI DI CONTROLLO
Capitolo 1-Accesso alla carica
Articolo
16 - Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali
Nell'ambito
della sua campagna elettorale, il candidato limita l'ammontare delle
sue spese elettorali in maniera proporzionata e ragionevole.
Attua
tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti
a render pubblica l'origine e l'importo degli introiti utilizzati
durante la campagna elettorale, nonché la natura e l'importo
delle sue spese.
In mancanza di regolamentazione vigente,
comunica questi dati su semplice richiesta.
Capitolo 2- Esercizio della funzione
Articolo
17 - Dichiarazione d'interessi
L'eletto attua diligentemente
ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volto a
render pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o
indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o
l'evoluzione della sua situazione patrimoniale.
In mancanza di
regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.
Articolo 18 - Rispetto dei controlli interni ed esterni
Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene
dall'ostacolare l'esercizio di un controllo motivato e trasparente
dell'esercizio delle sue funzioni da parte delle autorità di
controllo interno o esterno competenti.
Attua diligentemente le
decisioni esecutorie o definitive di queste autorità.
La
motivazione delle decisioni o degli atti che sono sottoposti a queste
autorità di controllo si accompagna alla menzione espressa
dell'esistenza di questi controlli e della precisa identificazione
delle autorità competenti.
TITOLO V - RAPPORTI CON I CITTADINI
Articolo
19 - Pubblicità e motivazione delle decisioni
L'eletto
è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti
della popolazione locale nel suo complesso.
L'eletto abbina ogni
decisione di fare o di non fare ad una motivazione circostanziata che
riprenda l'insieme degli elementi su cui si basa e in particolare le
disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli
elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a
questa regolamentazione.
In caso di confidenzialità, la
deve motivare, svilupppando gli elementi che impongono detta
confidenzialità.
Risponde diligentemente a qualsiasi
richiesta procedente dai cittadini relativa allo svolgimento delle
sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizidi
cui è responsabile.
Incoraggia e sviluppa ogni
provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze,
dell'esercizio delle sue competenze e del funzionamento dei servizi
di cui ha la responsabilità.
TITOLO VI - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE
Articolo
20 - Assunzione del personale
L'eletto s'impegna ad impedire
ogni reclutamento di personale amministrativo basato su principi che
non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze
professionali e/o a scopi diversi dai bisogni del servizio.
In
caso di reclutamento o di promozione del personale, l'eletto prende
una decisione obiettiva, motivata e diligente.
Articolo 21 -
Rispetto della missione dell'amministrazione
Nel contesto
dell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta la missione
affidata all'amministrazione di cui è responsabile, senza
pregiudizio dell'esercizio legittimo del suo potere gerarchico.
Si
astiene dal chiedere o dall'esigere da parte di un pubblico
dipendente l'esecuzione di qualsiasi atto o qualsiasi astensione da
cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o
che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone allo scopo
di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.
Articolo
22 - Valorizzazione della missione dell'amministrazione
Nell'ambito
dell'esercizio delle sue mansioni, l'eletto fa in modo di valorizzare
il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione.
Incoraggia e
sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei
servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione
del loro personale.
TITOLO VII- RAPPORTI CON I MASS MEDIA
Articolo
23
L'eletto risponde in maniera diligente, sincera e completa
a qualsiasi richiesta d'informazione da parte dai mass media per
quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di
informazioni confidenziali o di informazioni circa la vita privata
dell'eletto o di un terzo.
Incoraggia e sviluppa ogni misura che
vada a favore della diffusione presso i mass media di informazioni
sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul
funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.
TITOLO VIII- INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Articolo
24 - Diffusione del Codice presso gli eletti
L'eletto
s'impegna ad aver letto e capito l'insieme delle disposizioni del
presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e
dichiara di avere la volontà di lasciarsi guidare dalle
disposizioni del Codice.
Articolo 25 - Diffusione del Codice
presso i cittadini, i dipendenti e i mass media
Incoraggia e
sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del
presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati,
presso i dipendenti di cui si assume la responsabilità, presso
i cittadini ed i mass media.